Dopo l’abolizione delle Province si dibatte sulle città metropolitane e sulle unioni e fusioni dei Comuni
Il disegno di Legge sulle Province è stato approvato. Il provvedimento stabilisce riforme in materia di enti locali prevedendo l’istituzione delle città metropolitane, la ridefinizione del sistema delle province ed una nuova disciplina in materia di unioni e fusioni di comuni.
Il governo del territorio, previsto dalla riforma, vede solo due livelli amministrativi a elezione diretta: Regioni e Comuni. Le funzioni sovra comunali e di area vasta, vengono invece assegnate ai Sindaci eletti nei comuni, che se ne occupano a titolo gratuito e che si riuniscono in enti di secondo livello: sono prefigurate Città Metropolitane, enti di area vasta-Province fino all’entrata in vigore della riforma istituzionale, le Unioni dei Comuni.Dal 1 Gennaio 2015 alle Province subentreranno le Città Metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli, Reggio Calabria e Roma capitale.
Città Metropolitana
Il territorio della città metropolitana è la provincia, e i suoi organi sono: il Sindaco metropolitano (quello del comune capoluogo), il Consiglio metropolitano e la Conferenza metropolitana. Secondo la legge l’incarico di Sindaco metropolitano, consigliere metropolitano e componente della conferenza metropolitana sono svolti a titolo gratuito. Il numero di consiglieri è variabile in base alla popolazione (da 24 a 14); il Consiglio è un organo elettivo di secondo grado e dura in carica 5 anni; hanno diritto di elettorato attivo e passivo i sindaci e i consiglieri dei comuni della città metropolitana. L’ 1 Gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni.
Province
La disciplina delle Province, definite ‘enti di area vasta’, è espressamente qualificata come transitoria nell’attesa della riforma istituzionale del Titolo V della Costituzione e delle relative norme di attuazione. Gli organi della Provincia sono: il Presidente, il Consiglio e l’Assemblea dei Sindaci. Tutti gli incarichi sono a titolo gratuito.
Il Presidente della provincia ha la rappresentanza dell’Ente, convoca e presiede il consiglio provinciale, mentre l’Assemblea dei Sindaci, sovrintende al funzionamento degli uffici.
E’ eletto, in via indiretta, dai Sindaci e dai Consiglieri dei Comuni della provincia; sono eleggibili i Sindaci della provincia il cui mandato scada non prima di 18 mesi dalla data delle elezioni.
Il Presidente resta in carica quattro anni. Il Consiglio provinciale, composto dal Presidente della provincia e da un numero di Consiglieri variabile in base alla popolazione (da 16 a 10), svolge funzioni di indirizzo e controllo, approva regolamenti, piani, programmi e approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal Presidente della provincia; inoltre, ha potere di proposta dello statuto e poteri decisori finali per l’approvazione del bilancio.
Il Consiglio provinciale è organo elettivo di secondo grado e dura in carica 2 anni; hanno diritto di elettorato attivo e passivo i Sindaci e i Consiglieri dei Comuni della provincia.
Unioni e fusioni di Comuni
La disciplina delle ‘unioni di comuni’ viene semplificata con l’abolizione dell’unione di comuni per l’esercizio facoltativo di tutte le funzioni e servizi comunali. Restano ferme le altre due tipologie di unione, quella per l’esercizio associato facoltativo di specifiche funzioni e quello per l’esercizio obbligatorio delle funzioni fondamentali.
Per quest’ultima viene confermato il limite demografico ordinario pari ad almeno 10.000 abitanti, ma viene abbassato per i soli comuni montani a 3.000, e viene spostato il termine per l’adeguamento dei comuni all’obbligo di esercizio associato delle funzioni fondamentali dal primo gennaio al 31 dicembre 2014.
L’obiettivo di questa disposizione normativa risiede nella costruzione di un assetto più razionale, dove le ragioni della autonomia locale si possano coniugare con quella della semplificazione e dell’efficienza, al fine di modernizzare il nostro assetto istituzionale decentrato.
Con questo provvedimento si dispone l’abolizione delle Province con la soppressione della dizione ‘Province’ dai diversi articoli della Costituzione che disciplinano questo ente territoriale, ritenendolo così non più costituzionalmente necessario.
Con una norma transitoria si prevede che le Province siano soppresse entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge costituzionale, affidando alla legge statale la funzione di definire criteri e requisiti generali in base ai quali lo Stato e le Regioni, nell’ambito delle rispettive competenze, devono individuare forme e modalità d’esercizio delle funzioni che oggi costituzionalmente spettano alle Province.
Questa impostazione normativa prevede la presenza di forme flessibili di organizzazione delle funzioni di area vasta esercitata dalle Province, allo scopo di ridurre il margine di inefficacia che potrebbe derivare da decisioni uniformi in un contesto come il nostro caratterizzato da una varietà di situazioni, in considerazione in particolare delle diverse dimensioni dei comuni presenti nel nostro paese.
Circa le Città metropolitane, lo scopo della loro istituzione è quello di rimettere alla legge statale la definizione delle funzioni, delle modalità di finanziamento e dell’ordinamento.
La Città Metropolitana viene configurata come ente di governo delle aree metropolitane. Non viene meno la garanzia costituzionale dell’autonomia finanziaria delle Città Metropolitane, così come che siano destinatari dell’assegnazione di ulteriori funzioni amministrative da parte della legge statale e regionale in base a quanto previsto dall’art.118 della Costituzione.
Quanto determinato attraverso questo provvedimento normativo, dimostra la volontà di creare le basi per la costituzione di un ente di governo delle aree metropolitane che sia funzionale alla determinazione di efficacia e moderna gestione di quelle aree che si concepiscono unite nella mobilità, sistemi produttivi, servizi sociali.
Clorinda De Feo